Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria è un'attività di prevenzione che si fonda sul controllo medico del lavoratore, ma richiede anche la conoscenza approfondita dell'organizzazione del lavoro, degli aspetti qualitativi e quantitativi dell'esposizione ai fattori di rischio professionale e degli specifici effetti sulla salute dei lavoratori.
Obiettivo  della sorveglianza sanitaria è quindi la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori che si esplica attraverso:
  • valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi (idoneità alla mansione specifica)
  • individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi
  • verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate
L'articolo 41 del D.Lgs 81/08 precisa che la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa, secondo le indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente, oltre che a richiesta del lavoratore. La sorveglianza sanitaria deve essere svolta anche per i rischi evidenziati nel "Documento di valutazione dei rischi" seppur in assenza di obbligo normativo ma presente ed evidenziato, motivato, oggettivato, secondo i criteri evidenziati nello stesso. Al di fuori di tali rischi, ai sensi della legge 300 (statuto dei lavoratori) è vietato al Datore di Lavoro far sottoporre ad accertamenti sanitari i propri dipendenti dal medico competente.
Tale attività comprende: visite pre assuntive/preventive, periodiche, al cambio mansione, alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi ed alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (esempio radioprotezione).
Nell'ambito della programmazione della sorveglianza sanitaria, i protocolli sanitari rappresentano strumenti di indubbia utilità che devono essere calibrati sui rischi specifici, tenendo conto dello "stato generale di salute del lavoratore" e degli "gli indirizzi scientifici più avanzati".
L'atto conclusivo della sorveglianza sanitaria è l'emissione del giudizio di idoneità che deve avere le seguenti caratteristiche:
  • specifico rispetto alla mansione
  • conoscenza del luogo di lavoro
  • conoscenza delle modalità lavorative
  • conoscenza dei presidi di prevenzione
  • conoscenza dei DPI

Esiti della sorveglianza sanitaria

Gli esiti della sorveglianza sanitaria si esplicano su due piani, uno collettivo ed uno individuale. Quelli individuali riguardano giudizi di:
  • idoneità
  • idoneità  parziale, temporanea o permanente, con limitazioni o prescrizioni:  il lavoratore non può svolgere alcune delle attività previste dal mansionario ovvero le deve svolgere con particolari cautele. Spetta al datore di lavoro (in collaborazione con il medico competente ed il RSPP) verificare se tali limitazioni sono compatibili con il mantenimento di quello specifico posto di lavoro.
  • Inidoneità temporanea : per un certo periodo il lavoratore non può svolgere i compiti della propria mansione; al termine di tale periodo il lavoratore andrà rivisto dal medico che formulerà il nuovo giudizio.
  • Inidoneità permanente:  in questo caso  il lavoratore non può più svolgere la mansione specifica. In funzione dell'art. 42 che prevede che il DDL, adibisca ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto,  a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza,  Il medico competente parteciperà a fornire le indicazioni specifiche in merito anche attraverso la rivalutazione della idoneità alla nuova mansione

Nel caso in cui un lavoratore non possa andare di persona per il ritiro della sua cartella sanitaria, può utilizzare il seguente Modello Delega.